EMERGENZA COVID-19: ULTIME NOVITA’ NORMATIVE
- Dal 1° maggio al 31 luglio, le misure restrittive applicabili per fronteggiare l’emergenza sanitaria sono quelle previste dal DPCM del 2 marzo 2021, così come integrate dal recente decreto legge n. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”);
- con circolare del 24 aprile 2021, il Ministero degli Interni ha fornito chiarimenti sulle misure restrittive adottate con il “Decreto Riaperture” e, in particolare, su: spostamenti, didattica in presenza, attività dei servizi di ristorazione, spettacoli aperti al pubblico, piscine – palestre – sport di squadra. Si rimanda alla circolare per maggiori approfondimenti;
- sono pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio le F.A.Q. sulle misure adottate con il c.d. “Decreto Riaperture”;
- Regione Lombardia ha pubblicato sul sito istituzionale le linee guida sulla scuola recanti chiarimenti sulle modalità di rientro a scuola, sui percorsi semplificati per i tamponi e sulle modalità di segnalazioni di casi di contagio.
Si rimanda al sito istituzionale della Regione per maggiori info.
POLITICHE E SERVIZI SOCIALI
Convenzioni tra Comuni e enti del terzo settore: enti tenuti a verificare la convenienza rispetto al mercato
L’art. 57 del Codice del Terzo settore consente agli enti locali di stipulare delle convenzioni con organismi di volontariato e associazioni di promozione per lo svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato mediante gara pubblica.
A tal fine, il 31.3.2021, il Ministero del Lavoro ha adottato le linee guida sul rapporto tra P.A. e Enti del Terzo Settore, recanti indicazioni che devono essere seguite qualora gli enti locali intendano stipulare le convenzioni di cui sopra.
Tra i vari aspetti, le Linee Guida evidenziano come la conclusione di queste convenzioni – in deroga all’affidamento mediante gara – sia possibile solo qualora garantisca un risparmio economico all’ente e consenta il pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico.
FISCO, CONTABILITA’ E RISORSE PUBBLICHE
Nuove risorse per i Comuni da parte di Regione Lombardia.
Regione Lombardia ha stanziato 101 milioni di euro per i Comuni Lombardi (delibera di Giunta n. 4381/2021),
per gli anni 2021 e 2022.
Le risorse verranno distribuite in base al numero degli abitanti (30.000 € – da 0 a 3.000 abitanti; 60.000 € – da 3.001 a 5.000 abitanti; 100.000 € – da 5.001 a 10.000 abitanti; 140.000 € – da 10.001 a 20.000 abitanti; 200.000 € – da 20.001 a 50.000 abitanti; 280.000 € – da 50.001 a 100.000 abitanti; 570.000 € – da 100.001 a 250.000 abitanti; 1.100.000 € – oltre 250.000 abitanti).
Con queste risorse potranno essere attuati diversi interventi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza
di strade, ponti e viadotti; messa in sicurezza degli edifici di proprietà comunale; messa in sicurezza e sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico di massa; infrastrutture sociali).
I lavori dovranno iniziare entro il 10 settembre 2021.
“Fondone 2021”: ripartito l’acconto delle risorse aggiuntive stanziate per Comuni
Con comunicato del 19 aprile 2021, il Ministero dell’Interno ha reso noto in che misura ogni ente locale beneficerà dell’acconto delle risorse incrementali del “Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali, per l’anno 2021” (c.d. “Fondone”).
La ripartizione di 200 milioni destinati ai Comuni, stanziati dall’ultima “Legge di bilancio 2021”, è stata disposta dal Decreto 14 aprile 2021, emanato dal Viminale di concerto con il Mef.
Il Decreto e i relativi allegati sono disponibili al sito https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/documentazione/decreto-del-14-aprile-2021
SEMPLIFICAZIONE E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
Decreto Proroghe: le proroghe di maggiore interesse per gli enti locali.
Tra le numerose proroghe previste dal decreto varato dal Consiglio dei Ministri il 29 aprile 2021 (Decreto Proroghe), si segnalano, di seguito, quelle di maggior rilievo per gli enti locali:
- il termine di deliberazione dei rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali è prorogato al 31 maggio 2021, mentre per l’esercizio 2021, il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l’esercizio provvisorio;
- proroga dal 30 aprile al 30 settembre 2021 dei termini di validità dei documenti di identità con scadenza entro il 31 gennaio 2020;
- proroga sino al 31 dicembre 2021, della possibilità per le P.A. di ricorrere al Lavoro Agile Semplificato (articolo 263 del Dl 34/2020), senza essere più vincolate al rispetto della percentuale minima del 50% del personale.
Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie entrate tributarie – anno d’imposta 2021
Con nota del 23.3.2021, il MEF ha disposto l’obbligo di trasmissione, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale:
- delle delibere di approvazione delle aliquote IMU e TARI e dei relativi regolamenti relativi al 2021, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;
- delle delibere di approvazione delle aliquote relative all’addizionale IRPEF e dei relativi regolamenti, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021;
- delle delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it
In assenza del caricamento, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
“Decreto Sostegni” e proroghe
Il “Decreto Sostegni” del 22.3.2021 ha previsto diverse novità. Di seguito, le misure di maggior rilievo per gli enti locali:
- proroga esonero canone unico occupazione aree pubbliche: proroga sino al 30 luglio 2021 dell’esonero del pagamento del canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e per le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato (art. 30, comma 1);
- proroga delle modalità semplificate per la domanda di occupazione spazi su aree pubbliche: proroga sino al 31 dicembre 2021 delle modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili;
- questionari SOSE sui fabbisogni standard: proroga al 28 agosto 2021 per la restituzione dei questionari SOSE sui fabbisogni standard.
Per la compilazione è necessario accedere al portale www.opencivitas.it nella sezione “Compila il questionario”.
AMMINISTRATORI E PERSONALE
Limiti al diritto di accesso agli atti per consiglieri comunali secondo il Tar Brescia.
Con la recente sentenza n. 298/2021, il Tar Brescia ha ribadito il principio consolidato secondo cui i consiglieri comunali hanno il diritto incondizionato di ottenere dagli uffici comunali nonché dalle società partecipate dall’ente, tutte le notizie e le informazioni «utili» all’espletamento del proprio mandato, senza che l’istanza d’accesso debba essere motivata.
Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto che l’accesso deve avvenire in modo da comportare il minor carico possibile per gli uffici e non deve mai sostanziarsi in richieste generiche o emulative che abbiano lo scopo di «bloccare» i procedimenti ordinari.
APPALTI, URBANISTICA E EDILIZIA
Appalti pubblici e “Covid-19”: dall’Anac suggerimenti
Con comunicato del 13 aprile 2021, l’ANAC ha osservato che, a causa dell’emergenza sanitaria, per alcuni settori produttivi si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi nel corso dell’ultimo anno, un calo significativo di fatturato.
Per questa ragione, l’Autorità ha suggerito alle amministrazioni appaltanti di valutare attentamente la necessità di richiedere, quale requisito di partecipazione in una gara d’appalto, il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.
Qualora le amministrazioni ritenessero necessario richiedere, quale requisito di partecipazione, il possesso di un fatturato minimo annuo relativamente agli anni 2020 e 2021, secondo l’Anac sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.
Il Tar Lazio sull’accessibilità alla documentazione di gara del concorrente escluso
Il T.A.R. Lazio, con la recentissima sentenza del 27 aprile 2021 n. 4875, si è soffermato sui limiti all’accessibilità della documentazione di gara da parte del concorrente escluso dalla gara affermando che la domanda di accesso documentale nei procedimenti di evidenza pubblica deve avere un oggetto determinato (o quantomeno determinabile) e non può essere generica, traducendosi, altrimenti, in uno strumento di controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione.
Inoltre, l’istanza di accesso deve indicare in modo puntuale e specifico le finalità che l’accesso stesso è diretto a soddisfare, in modo da consentire il vaglio l’astratta pertinenza della documentazione richiesta con la situazione giuridica finale da tutelare.
Alla luce di tali regole generali, il Collegio ha respinto il ricorso avverso il silenzio rigetto impugnato non ritenendo giustificata un’istanza di accesso alla generalità degli atti della procedura effettuata da parte di un soggetto escluso dalla gara poiché non strumentalmente necessaria alla difesa nel giudizio instaurato dalla società ricorrente avverso il provvedimento di esclusione subito.
RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE
Requisiti per l’affidamento in house: il caso dell’affidamento diretto a Servizi Comunali s.p.a.
Con le recenti e importanti sentenze n. 280 e 281 del 2021, il TAR Brescia ha dichiarato illegittimo l’affidamento in house del servizio di igiene urbana disposto da due comuni bresciani in favore della società Servizi Comunali spa, fornendo chiarimenti preziosi sui requisiti che devono sussistere per l’affidamento diretto in favore di una partecipata.
IL CASO
Una società ha impugnato, quale operatore del settore, gli atti con cui due comuni bresciani hanno acquistato alcune azioni della società partecipata Servizi Comunali Spa e hanno affidato in house providing il servizio di igiene urbana, lamentando l’insussistenza delle condizioni del controllo analogo congiunto, presupposto necessario per l’affidamento in house.
LA DECISIONE DEL TAR
Il Tar Brescia ha osservato che la normativa vigente considera gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara d’appalto, consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante e imponendo all’amministrazione di fornire una motivazione rafforzata circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.
Partendo da questo presupposto il Giudice bresciano ha ritenuto illegittimo l’affidamento in house disposto dai comuni bresciani per due ragioni:
- in primo luogo, per l’inadeguatezza della motivazione contenuta nella relazione predisposta dagli enti ex art. 34 D.L. 179/2012, in merito all’esistenza dei presupposti che giustificano l’affidamento in house;
- in secondo luogo, per l’assenza del requisito del controllo analogo congiunto art. 5, comma 5, del D. Lgs 50/2016, ossia del potere degli enti locali affidatari di esercitare l’influenza dominante sulla società partecipata.Il Tar ha osservato che il potere di influire in maniera determinante sugli obiettivi strategici della società partecipata non discende dalle percentuale di capitale sociale in possesso del singolo ente ma:(i) dalla possibilità delle amministrazioni socie di annullare o revocare gli atti del C.d.A. contrastanti con gli interessi degli Enti soci affidanti;(ii) dal potere per gli Enti soci di sanzionare gli amministratori che disattendono le loro direttive;(iii) dal potere di veto dell’Ente affidante rispetto alle decisioni che attengono al servizio reso nel proprio territorio;
(iv) dal potere dell’Ente affidante di recedere dall’affidamento quando non soddisfi più i propri interessi generali.
Secondo il Tar, lo Statuto della società Servizi Comunali spa non prevedeva tali poteri in favore degli enti locali soci, con conseguente insussistenza del controllo analogo congiunto e impossibilità di procedere all’affidamento diretto.
Per tali ragioni, il Tar Brescia ha accolto il ricorso e annullato la deliberazione comunale nella parte in cui disponeva l’affidamento del servizio, dichiarando l’inefficacia della convenzione sottoscritta, invitando di conseguenza gli enti a indire gara d’appalto per l’affidamento del servizio.
A fronte di tali precedenti, qualora si intenda procedere all’affidamento in house, sarà necessario un’attenta valutazione dagli uffici in merito alla sussistenza dei requisiti di legge.