Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 16/2023

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla seguente questione: l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, come modificato dalla legge del 11 novembre 2014 n. 164, e le conseguenze dell’inottemperanza all’ordine di demolizione.

Con sentenza n. 16/2023, i giudici di Palazzo Spada, in Adunanza Plenaria, hanno messo fine al contrasto giurisprudenziale insorto negli anni sul tema in esame, che ha visto contrapporsi due orientamenti:

  1. l’illecito sanziona il mancato ripristino dell’abuso e si applica anche agli abusi posti in essere prima dell’entrata in vigore della normativa;
  2. l’illecito sanziona solo l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ossia punisce una condotta omissiva specifica

Il Consiglio di Stato prende posizione aderendo al secondo orientamento ed enunciando i seguenti principi di diritto:

  • l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione costituisce un illecito amministrativo omissivo “propter rem”, separato dall’illecito di abuso edilizio;
  • l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione entro il termine previsto in ordinanza impone l’emanazione dell’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale;
  • l’atto di acquisizione del bene al patrimonio comunale ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene identificato nell’ordinanza di demolizione alla scadenza del termine fissato con l’ordinanza di demolizione;
  • l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione comporta la novazione oggettiva dell’obbligo del responsabile o del suo avente causa di ripristinare la legalità violata, poiché, a seguito dell’acquisto del bene da parte dell’Amministrazione, egli non può più demolire il manufatto abusivo e deve rimborsare all’Amministrazione le spese da essa sostenute per effettuare la demolizione d’ufficio;
  • la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.

L’inottemperanza all’ordine di demolizione porta, pertanto, a due sanzioni:

  1. la perdita della proprietà del bene abusivo
  2. la sanzione pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.

Il proprietario, inoltre, non ha più il diritto di presentare l’istanza di sanatoria, anche se il bene è conformato e solo formalmente abusivo, se sono già state comminate le suddette sanzioni amministrative.

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