In tema di transizione ecologica e installazione di impianti fotovoltaici, si riaffaccia con forza il tema della compatibilità paesaggistica degli interventi. La giurisprudenza amministrativa si sta consolidando nel riconoscere un’ampia discrezionalità tecnica alle Soprintendenze, anche quando si tratta di imporre prescrizioni specifiche – come il colore dei pannelli – a tutela del paesaggio.
Una recente pronuncia del TAR Brescia (sent. n. 1045 del 18 dicembre 2024) ha riaffermato la piena legittimità di un’autorizzazione paesaggistica prescrittiva rilasciata dal Comune di Giussago per l’installazione di pannelli fotovoltaici, a seguito del parere favorevole condizionato della Soprintendenza, che imponeva il colore rosso, in armonia con i coppi dei tetti, ai pannelli da installare.
La ricorrente aveva contestato la prescrizione, ritenendola eccessivamente penalizzante sotto il profilo economico ed energetico. Ma il TAR ha respinto il ricorso, affermando un principio chiave:
“La prescrizione […] non comporta, di per sé, un ingiustificato sacrificio dell’interesse al risparmio energetico e alla promozione delle rinnovabili, ma costituisce un ragionevole contemperamento tra tale interesse e quello paesaggistico.”
Nel dettaglio, il giudice bresciano ha sottolineato come l’efficienza energetica non dipenda esclusivamente dal colore dei pannelli, ma da una molteplicità di fattori tecnologici. Inoltre, la produzione energetica rimane comunque significativa, anche con pannelli di tonalità rossa. Dunque, non vi sarebbe alcuna “trascuratezza” dell’interesse alla sostenibilità, bensì un bilanciamento legittimo e motivato fra esigenze di tutela e sviluppo.
La decisione del TAR Brescia non costituisce un unicum: essa si pone in linea di continuità con il precedente n. 903/2023 dello stesso tribunale, che aveva affrontato una questione analoga con esito pressoché identico.
In conclusione, sebbene la giurisprudenza amministrativa sia ferma nel richiedere una rigorosa motivazione per i dinieghi di autorizzazione paesaggistica, ben diverso è l’atteggiamento verso i pareri favorevoli condizionati, che vengono regolarmente accolti come strumenti di mediazione tra tutela e sviluppo.