Con l’entrata in vigore della Legge 40/2025 – dal 2 aprile – e della Legge 42/2025 – dal 19 aprile -, il Codice dei Contratti Pubblici continua a subire ritocchi e integrazioni che, lungi dal conferire certezza al sistema, sembrano alimentare una crescente confusione normativa. Il quadro attuale, purtroppo, restituisce l’immagine di un cantiere legislativo permanente, nel quale la fretta e l’approssimazione rischiano di compromettere gravemente la qualità della produzione normativa.
Il caso emblematico dell’art. 136: due commi “4-bis”
Tra gli interventi più singolari — se non preoccupanti — si segnala la duplicazione del comma 4-bis dell’articolo 136 del Codice, rubricato “Contratti nei settori della difesa e sicurezza”.
Il primo comma 4-bis era stato introdotto dal cosiddetto “Correttivo Appalti” (D.Lgs. 56/2017), mentre un secondo comma 4-bis è stato recentemente aggiunto con la Legge 40/2025.
Il risultato è una sovrapposizione normativa che produce gravi effetti sul piano della certezza del diritto e dell’interpretazione giuridica.
Questa anomalia — l’introduzione ex novo di un comma numerato in modo identico a uno già esistente — non è un semplice refuso materiale, ma il sintomo di una disattenzione strutturale nella gestione dell’impianto normativo.
In ambito giuridico, dove la precisione e la coerenza formale sono condizioni essenziali per garantire l’effettività delle norme, tali errori incidono direttamente sull’affidabilità dell’intero sistema.
Le possibili conseguenze interpretative
La coesistenza di due commi 4-bis genera incertezze ermeneutiche rilevanti: quale delle due disposizioni prevale? Come devono comportarsi gli operatori del settore? E soprattutto: è ancora ammissibile, in uno Stato di diritto, che una norma venga modificata senza nemmeno verificare la numerazione già esistente?
In assenza di un intervento chiarificatore — come una errata corrige ufficiale, o una modifica normativa correttiva in sede di prossimo decreto-legge — il rischio è che si crei un vuoto operativo, o peggio, una contraddizione normativa non risolvibile in via interpretativa.
Le responsabilità del legislatore
La questione solleva un tema più ampio: la qualità della produzione normativa.
I frequenti interventi sul Codice, spesso adottati senza un’adeguata fase di consultazione o verifica tecnica, dimostrano una frammentarietà dell’azione legislativa che mina l’efficacia dell’intero sistema dei contratti pubblici.
Gli operatori — stazioni appaltanti, imprese, consulenti, giudici amministrativi — si trovano costretti a muoversi in un contesto normativo incerto e mutevole, nel quale anche la numerazione dei commi può diventare fonte di contenzioso.
Prospettive future
Secondo fonti ministeriali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già predisposto una nuova bozza del cosiddetto DL Infrastrutture, la cui approvazione è attesa nei prossimi Consigli dei Ministri. Dall’esame preliminare della bozza, sembrerebbe che il Governo sia consapevole di alcune criticità e stia valutando interventi correttivi urgenti.
Sarà tuttavia necessario un cambio di passo più profondo: non bastano più correzioni sporadiche o rattoppi tecnici, occorre una revisione strutturale del metodo con cui si legifera in materia di appalti pubblici.
Conclusione
Il “mistero” del doppio comma 4-bis all’art. 136 è molto più di un’anomalia formale: è lo specchio di un sistema normativo che ha perso la bussola della chiarezza, della coerenza e della prevedibilità. Una riforma può dirsi efficace solo se costruita su fondamenta solide — e tra queste, la precisione giuridica non è un dettaglio, ma una condizione imprescindibile.