TAR ROMA N. 10210/2025  – Annullato l’obbligo introdotto dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 0038138 del 18 novembre 2024, che imponeva ai gestori di strutture ricettive l’identificazione “de visu” degli ospiti, escludendo le modalità di check-in da remoto.

Chi ha impugnato il provvedimento?

La F.A.R.E. – Federazione Associazioni Ricettività Extralberghiera, ha proposto ricorso contro la circolare ministeriale, sostenendo che essa introduceva un obbligo illegittimo e sproporzionato.

 

⚖️ I motivi dell’annullamento

Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, confermando che la circolare in oggetto non si limita a un’interpretazione dell’art. 109 TULPS, bensì introduce un nuovo obbligo direttamente lesivo per i destinatari e quindi immediatamente impugnabile, anche in assenza di atti applicativi.

Il TAR ha accolto il ricorso, evidenziando tre vizi principali:

– violazione dell’art. 109 TULPS e delle riforme del 2011, che avevano semplificato gli obblighi a carico dei gestori, eliminando l’identificazione in presenza;

– violazione del principio di proporzionalità: la misura è sproporzionata rispetto al fine di sicurezza pubblica perseguito e non dimostra efficacia concreta;

– eccesso di potere e carenza di istruttoria: mancano dati concreti a giustificare l’urgenza e la necessità del provvedimento, nemmeno in vista del Giubileo 2025 o della “difficile situazione internazionale”.

 

🚫 Effetti pratici

Viene meno l’obbligo per le strutture extralberghiere di identificare fisicamente gli ospiti, riaffermando la validità dei check-in da remoto.

 

🔍 Un precedente rilevante

Questa pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sulla digitalizzazione dei servizi ricettivi e sul bilanciamento tra esigenze di sicurezza e libertà imprenditoriale. Il TAR ribadisce che l’efficienza amministrativa non può cedere il passo a misure invasive non giustificate né necessarie. Il Ministero dell’Interno è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.

La sentenza conferma un principio fondamentale: le circolari amministrative non possono innovare l’ordinamento giuridico. Qualora impongano nuovi obblighi, esse devono trovare fondamento in una fonte normativa primaria, coerente con i principi costituzionali (legalità, proporzionalità, libertà d’impresa) e con il diritto dell’Unione.

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