Accesso civico generalizzato

  • Definizione

L’accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).

L’accesso civico generalizzato è uno strumento finalizzato a garantire la trasparenza e il controllo democratico sull’operato delle istituzioni pubbliche.

Tale strumento garantisce il diritto a ogni individuo di richiedere e ottenere informazioni e documenti detenuti dalle amministrazioni, senza la necessità di fornire una motivazione specifica o dimostrare un interesse diretto.

Questo diritto non è assoluto e può essere soggetto a limitazioni, principalmente per motivi di sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali e altri interessi pubblici rilevanti. Qualora i limiti riguardino solo alcuni dati o parti del documenti, deve essere in ogni caso consentito l’accesso agli altri dati o alle altre parti del documento.

L’accesso, inoltre, può essere negato anche nei caso in cui la richiesta “sia manifestamente onerosa o sproporzionata e comporti, quindi, un carico irragionevole di lavoro, tale da interferire con il buon andamento dell’Amministrazione” (Cons. Stato, n. 6220/2021)

  • L’iter in breve

L’amministrazione che riceve una richiesta di accesso generalizzato deve provvedere entro 30 giorni all’accoglimento o al rigetto motivato dell’istanza.

Il termine può essere sospeso per un termine non superiore a 10 giorni nel caso in cui siano individuati controinteressati.

L’Amministrazione, invero, è tenuta a dare comunicazione ad eventuali controinteressati, concedendo agli stesso termine per presentare un’opposizione motivata. Avverso una decisione di rigetto può essere proposto ricorso davanti al TAR competente ai sensi dell’art. 116 c.p.a. (rito speciale).

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