E’ possibile recuperare un credito nei confronti di una società che è stata cancellata dal Registro delle Imprese?

L’art. 2495 comma 2 c.c., introdotta dalla riforma delle società del 2003, stabilisce che la cancellazione delle società (sia di capitali che di persone) ha efficacia costitutiva, idonea a determinare la totale estinzione della stessa.

Il creditore può recuperare il credito rivalendosi contro i soci o contro i liquidatori – se il mancato pagamento del credito è stato causato da colpa di quest’ultimi.

Responsabilità dei soci: devono rispondere delle obbligazioni sociali nei limiti delle azioni o quote sottoscritte e fino all’ammontare delle somme da essi ricevute in base al bilancio finale di liquidazione. Il termine di prescrizione è decennale. Responsabilità dei liquidatori: devono rispondere se il mancato pagamento dei creditori è causato da colpa dei liquidatori, ossia per vari comportamenti scorretti, come la predisposizione di bilanci falsi, la distribuzione della massa attiva ai soci anziché ai creditori, o la vendita dei beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato. Il termine di prescrizione è quinquennale e decorre dalla data di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

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