Contratti pubblici: proroga e rinnovo

  • Proroga o rinnovo?

I due concetti di proroga e rinnovo fanno riferimento a istituti diversi. Come affermato dalla giurisprudenza: “si verte in ipotesi di proroga contrattuale allorquando vi sia una integrale conferma delle precedenti condizioni (fatta salva la modifica di quelle non più attuali), con il solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario; mentre ricorre l’ipotesi di rinnovo, quando interviene una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti che si conclude con una modifica delle precedenti condizioni” (Consiglio di Stato, sez. V, 16.02.2023 n. 1635)

  • Tipi di proroga

La proroga è disciplinata all’art. 120 comma 10 e 11 D.lgs. 36/23, il comma 10 disciplina la proroga contrattuale, mentre il comma 11 regola la proroga tecnica.

Proroga contrattuale: laddove il bando e i documenti di gara iniziali abbiano previsto l’opzione di proroga, se la SA esercita l’opzione, l’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto, alle condizioni di mercato se più favorevoli per la stazione appaltante.

Proroga tecnica: è ammessa in situazioni eccezionali, caratterizzati da ritardi insuperabili nella conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto. E’ consentita quando l’interruzione delle prestazioni potrebbe causare pericoli o provocare un grave danno all’interesse pubblico. Durante la proroga tecnica, il contraente originario deve continuare ad eseguire le prestazioni ai medesimi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto originale.

  • Rinnovo

Il rinnovo del contratto non è disciplinato da alcuna disposizione del Codice dei contratti pubblici, bensì citato nel solo art. 14 comma 4. Il richiamo all’istituto, tuttavia, non apre alla possibilità di poter introdurre opzioni di rinnovo nei documenti di gara. Secondo il diritto comunitario, invero, l’istituto del rinnovo, inteso secondo i canoni propri dell’ordinamento italiano, non può esistere, non è ammissibile, giacché una nuova negoziazione è possibile solo avviando una nuova gara ad evidenza pubblica. Pertanto, laddove nel Codice o nelle deliberazioni ANAC o nei pareri del MIT si parli di rinnovo, quest’ultimo dev’essere inteso come mero sinonimo di proroga.

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