Corte Costituzionale sentenza 19/2024: illegittimità parziale art. 83 L.R. 12/2005

Con la sentenza n. 19, depositata il 19/02/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 83 della Legge Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), limitatamente alle parole «e, comunque, in misura non inferiore all’ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro».

L’articolo 83 disciplina i casi di violazione delle norme poste a tutela del paesaggio, prevedendo l’applicazione obbligatoria della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 167 del d.lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale.

L’articolo, nella versione antecedente la dichiarazione di incostituzionalità, prestabiliva altresì la misura della sanzione.

Tale precisa indicazione in ordine all’entità della sanzione, come confermato dalla Corte Costituzionale, comportava un’invasione nella sfera di competenza statale, che configurava manifesta violazione delle norme in materia di riparto di competenze tra Stato-Regioni.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, «la competenza a prevedere sanzioni amministrative non costituisce materia a sé stante, ma “accede alle materie sostanziali” […] alle quali le sanzioni si riferiscono, spettando dunque la loro previsione all’ente “nella cui sfera di competenza rientra la disciplina la cui inosservanza costituisce l’atto sanzionabile […]» L’atto sanzionabile è costituito, dunque, dall’inosservanza della disciplina relativa alla tutela del vincolo paesaggistico-ambientale, e segnatamente dall’inosservanza delle norme che regolano l’autorizzazione paesaggistica, la quale, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, deve essere annoverata tra gli istituti di protezione ambientale uniformi, validi in tutto il territorio nazionale.

La disciplina sostanziale cui si riferisce la sanzione pecuniaria in esame deve necessariamente ascriversi alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Si è già chiarito che la quantificazione della sanzione…non è prevista dalla disciplina adottata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva; in particolare, non è prevista dall’art. 167 cod. beni culturali.

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