Adunanza Plenaria 3/2024: fiscalizzazione dell’abuso edilizio

L’Adunanza Plenaria, con sentenza n. 3 del 2024, si è pronunciata sull’interpretazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, in materia di fiscalizzazione dell’abuso edilizio.

ll giudizio trae origine dal ricorso dinanzi al TAR Lombardia, con il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento cdi irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, contestando il meccanismo utilizzato per attualizzare il costo di produzione.

Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando che la locuzione “data di esecuzione” va intesa come momento in cui l’abuso viene ‘fiscalizzato’.

Tale tesi viene confutata dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, per mezzo della sentenza in argomento.

Ora, nel dettaglio, il comma 2 recita: “Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione delle opere…”

I giudici di Palazzo Spada, anzitutto, chiarisco che la “data di esecuzione dell’abuso” si riferisce al momento in cui vengono effettivamente realizzate le opere abusive, e non l’accertamento dell’abuso o l’irrogazione della sanzione pecuniaria, come da interpretazione invalsa in alcune corti.

Il comma 2 continua: “…determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione…”

Secondo i giudici, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.

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