IL TRIBUNALE DI BERGAMO FERMA IL TOWER OPERATOR: SUI BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE SI PAGANO I CANONI DI LOCAZIONE.

Da tempo è in atto un vasto contenzioso che vede contrapposti numerosi Comuni italiani e il principale operatore nazionale nel settore delle infrastrutture per le comunicazioni elettroniche.
Al centro della disputa vi è il mancato pagamento dei canoni di locazione pattuiti con gli enti locali da parte della società, che si ritiene obbligata a versare unicamente TOSAP/COSAP o Canone Unico Patrimoniale (c.d. “canone antenne”).

Su questo scenario si innestano le prime, significative, pronunce del Tribunale di Bergamo.
Quest’ultima, in particolare, ha deciso sull’opposizione proposta dal Tower Operator nei confronti del Comune, assistito dallo Studio Legale Bari.
Il Tribunale ha respinto le tesi dell’opponente, confermando la legittimità delle richieste di pagamento avanzate dai Comuni.

A. La qualificazione del bene: la distinzione dirimente tra patrimonio disponibile e indisponibile

Il fulcro della decisione bergamasca risiede nella corretta qualificazione giuridica dei beni oggetto di locazione.
Entrambi i giudici hanno stabilito che la disciplina speciale invocata dalla società di telecomunicazioni, e in particolare l’art. 93 del vecchio Codice delle Comunicazioni Elettroniche, trova applicazione esclusivamente per i beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti locali.

Come chiarito nella sentenza

  • gli impianti insistenti su suolo pubblico demaniale o patrimoniale indisponibile, per i quali il rapporto è una concessione amministrativa e l’onere è un’imposizione di natura pubblicistica (TOSAP, COSAP, Canone Unico);

  • gli impianti dislocati sul patrimonio disponibile degli enti locali, il cui utilizzo è regolato da contratti di locazione di diritto privato, con canoni liberamente negoziati.

Il Comuni ha fornito prova documentale che le aree locate alla società di infrastrutture digitali erano state classificate come patrimonio disponibile.
Nella sentenza, il Giudice ha ritenuto “particolarmente decisiva e dirimente” la circostanza che il Comune avesse inserito l’area locata nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, un atto amministrativo mai impugnato dal Tower Operator, che attestava in modo inequivocabile la natura disponibile del bene.

B. L’inapplicabilità dell’art. 93 C.C.E. e la validità del canone di locazione

Una volta accertata la natura disponibile del bene, il Tribunale ha logicamente concluso per l’inapplicabilità della disciplina vincolistica del Codice delle Comunicazioni Elettroniche.

“La disciplina di cui all’art. 93 C.C.E. ha, infatti, un ambito di applicazione limitato ai beni facenti parte del demanio del patrimonio indisponibile e quindi non trova applicazione al rapporto che le parti hanno tra loro regolamentato. La conseguenza è che il contratto intercorso risulta estraneo alla disciplina vincolistica di cui all’art. 93 C.C.E. e quindi era ben possibile che le parti prevedessero un canone di locazione regolato liberamente tra le stesse, iure privatorum.”

Di conseguenza, la clausola contrattuale che determina il canone non è affetta da nullità per contrasto con norme imperative, ma è pienamente valida ed efficace, in quanto espressione dell’autonomia negoziale delle parti nell’ambito di un rapporto privatistico.

C. Il rigetto della tesi della “trasformazione automatica” del bene

Un altro argomento centrale dell’opponente, parimenti respinto, è che l’installazione di un impianto per un servizio di pubblica utilità determini una “trasformazione automatica” del bene, facendolo transitare dal patrimonio disponibile a quello indisponibile ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c.

Il Tribunale ha smontato questa tesi richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 14865/2006 e n. 6019/2016), secondo cui, affinché un bene possa essere qualificato come patrimoniale indisponibile, è necessario un doppio requisito:

  • Requisito soggettivo: una manifestazione di volontà esplicita dell’ente proprietario, formalizzata in un atto amministrativo, di destinare quel bene specifico a un pubblico servizio;

  • Requisito oggettivo: l’effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio.

Come sottolineato, il Comune non ha destinato l’area all’esercizio di un proprio servizio istituzionale, ma alla produzione di reddito, tramite locazione a un’azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità.
L’uso che il conduttore privato fa del bene non può, quindi, alterarne la natura giuridica “per una sorta di proprietà transitiva”.

D. Giurisdizione e irrilevanza delle normative sopravvenute

Infine, le sentenze chiariscono due punti accessori ma rilevanti:

  • Giurisdizione: trattandosi di una controversia su un contratto di locazione privatistico, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario e non a quello Amministrativo;

  • Normative sopravvenute: le modifiche legislative successive, come l’art. 8-bis del D.L. 135/2018 o l’introduzione del “canone antenne” da 800 euro (L. 108/2021), non hanno ampliato l’ambito di applicazione della disciplina speciale ai beni del patrimonio disponibile.
    Tali norme, secondo i giudici, continuano a presupporre l’occupazione di aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile.

In conclusione, le sentenze del Tribunale di Bergamo tracciano un solco netto: quando un Comune agisce come un qualsiasi proprietario, affittando un bene del suo patrimonio disponibile, il conduttore è tenuto a onorare il contratto e a pagare il canone pattuito.
La natura di pubblica utilità del servizio offerto non conferisce alla società una patente per sottrarsi agli obblighi contrattuali liberamente assunti.

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