LA CHIAMATA ALL’EREDITÀ COME PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA DI SUCCESSIONE (Cass. n. 18252/2025)

Una delle questioni più delicate e complesse nel diritto successorio riguarda l’esatta individuazione del momento in cui sorge l’obbligazione tributaria: è l’accettazione dell’eredità, atto con cui il chiamato acquisisce la qualità di erede secondo il Codice Civile, a far scattare l’imposta? O è sufficiente la semplice “chiamata” all’eredità, che si verifica al momento dell’apertura della successione?

Con la recentissima sentenza n. 18252 del 4 luglio 2025, la V Sezione della Corte di Cassazione ha consolidato un orientamento di cruciale importanza, tracciando una netta linea di demarcazione tra la disciplina civilistica e quella fiscale. La Corte ha stabilito che, ai fini dell’imposta sulle successioni, il presupposto impositivo è la chiamata all’eredità, e non la successiva accettazione Cit. 1. Questa pronuncia non solo chiarisce un dubbio interpretativo di lunga data, ma ha anche profonde implicazioni pratiche, specialmente nelle fattispecie più complesse come la trasmissione del diritto di accettare.

LA DISTINZIONE TRA DISCIPLINA CIVILISTICA E FISCALE

Per comprendere appieno la portata della sentenza, è necessario partire dalla distinzione tra le due discipline.

  1. Diritto Civile: secondo l’art. 459 c.c., l’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento in cui si è aperta la successione. Fino a quel momento, il soggetto è un semplice “chiamato all’eredità”, titolare di un diritto potestativo di accettare o rinunciare. Solo con l’accettazione (espressa o tacita) egli diventa erede e subentra nel patrimonio del de cuius, rispondendo anche dei debiti ereditari.
  2. Diritto Tributario: La normativa fiscale, contenuta nel Testo Unico sull’imposta di successione (D.Lgs. 346/1990), crea un “microsistema” autonomo, con regole e presupposti che non sempre coincidono con quelli civilistici. La Cassazione, nella sentenza in esame, ha evidenziato come il legislatore fiscale abbia volutamente anticipato il momento impositivo per ragioni di certezza e per garantire la riscossione del tributo.

La Corte ha basato il proprio ragionamento su un’analisi sistematica delle norme del D.Lgs. 346/1990:

  • Art. 7, comma 4: questa norma è centrale. Stabilisce che “Fino a quando l’eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l’imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato”. La norma, quindi, crea una finzione giuridica ai fini fiscali, equiparando il chiamato non rinunciante all’erede.
  • Art. 28, comma 2: elenca i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione, includendo espressamente “i chiamati all’eredità e i legatari” . L’obbligo di dichiarazione sorge quindi in capo al chiamato, a prescindere dall’accettazione.
  • Art. 36, comma 3: prevede che i chiamati all’eredità che non abbiano ancora accettato “rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti”. Anche la responsabilità per il pagamento, seppur limitata, è posta in capo al chiamato.

Da questo quadro normativo, la Corte ha dedotto che il legislatore fiscale ha identificato nella delazione dell’eredità (la “chiamata”) il fatto giuridico sufficiente a far sorgere il presupposto dell’imposta.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO DALLA CASSAZIONE

Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha formulato il seguente, chiaro, principio di diritto:

“In tema di imposta sulle successioni, presupposto dell’imposizione tributaria è la chiamata all’eredità e non già l’accettazione. Ne consegue che, allorché la successione riguardi anche l’eredità devoluta al dante causa e da costui non ancora accettata, l’erede è tenuto al pagamento dell’imposta anche relativamente alla successione apertasi in precedenza, la cui delazione sia stata a lui trasmessa ai sensi dell’art. 479 c.c.” .

IL RUOLO DELLA RINUNCIA ALL’EREDITÀ

L’affermazione del principio secondo cui la chiamata è il presupposto impositivo deve essere letta in combinato disposto con la disciplina della rinuncia all’eredità. La rinuncia, ai sensi dell’art. 521 c.c., ha efficacia retroattiva: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato.

Questa retroattività ha un impatto diretto sul piano fiscale. La rinuncia all’eredità fa venir meno retroattivamente non solo la qualità di chiamato, ma anche lo stesso presupposto impositivo; pertanto, il chiamato che rinuncia all’eredità non è tenuto al pagamento di alcuna imposta, anche se avesse già presentato la dichiarazione di successione e ricevuto un avviso di liquidazione.

La rinuncia diventa quindi l’unico strumento con cui il chiamato può legittimamente sottrarsi all’obbligazione tributaria sorta con l’apertura della successione.

In definitiva, la Corte ha cristallizzato l’autonomia del diritto tributario successorio, ancorando l’imposizione a un evento oggettivo e certo come la delazione, anziché a un atto volontario e potenzialmente successivo come l’accettazione.

 

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