La pronuncia n. 9066/2025 del TAR Lazio – Roma ribadisce un importante principio cardine per l’attività istruttoria dei Comuni nell’ambito dei procedimenti di sanatoria.
- Il caso
Il Comune di Marino ha ordinato a un proprietario di rimuovere una canna fumaria installata sul terrazzo dell’appartamento al piano superiore, quindi su proprietà altrui, senza titolo edilizio né autorizzazione paesaggistica. L’ordine è scaturito da un esposto del nuovo proprietario del piano sovrastante.
Il destinatario dell’ordinanza ha impugnato il provvedimento e, durante il giudizio, ha chiesto la sanatoria utilizzando la nuova procedura di sanatoria introdotta dal Decreto Salva-Casa, all’art. 36-bis del Testo Unico Edilizia.
Il Comune ha però respinto l’istanza, sostenendo che fosse carente dell’accertamento paesaggistico, e il ricorrente ha proposto motivi aggiunti contro il diniego.
- La questione interpretativa
La disputa riguardava la corretta norma da applicare alla richiesta di sanatoria. Il privato aveva chiesto espressamente la regolarizzazione ai sensi dell’art. 36-bis, che prevede che sia il Comune ad avviare la verifica paesaggistica, acquisendo i pareri necessari.
Il Comune, invece, ha trattato la domanda come un’istanza ex art. 36 e l’ha respinta perché il richiedente non aveva allegato l’accertamento paesaggistico previsto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali.
Il punto centrale, quindi, era stabilire se la pratica dovesse essere istruita secondo l’art. 36 (con oneri in capo al privato) o secondo il 36-bis (con procedura attivata dall’amministrazione).
- La decisione del TAR e il principio affermato
Il TAR Lazio ha accolto i motivi aggiunti. Il Comune, secondo i giudici, non poteva riqualificare la domanda ignorando il riferimento esplicito all’art. 36-bis e poi respingerla sulla base di presupposti diversi da quelli previsti dalla norma invocata. Se riteneva inapplicabile il 36-bis, avrebbe dovuto motivare nel merito e instaurare un contraddittorio con l’istante.
Il TAR richiama un principio importante: né le amministrazioni comunali né la Soprintendenza possono ridefinire la tipologia del titolo richiesto o dell’abuso senza motivare e senza coerenza con quanto domandato dal cittadino.
L’ordinanza di demolizione resta formalmente valida, ma la sua efficacia è sospesa. Il Comune dovrà ora riesaminare la sanatoria seguendo la procedura corretta prevista dall’art. 36-bis.


