Cons. stato, sent. 715/2026: TUTELA PAESAGGISTICA E ANTENNE 5G

Una pronuncia destinata ad incidere concretamente su Comuni, enti parco, operatori TLC e professionisti dell’urbanistica-amministrativa.

Il Consiglio di Stato riafferma un principio chiave: la diffusione delle infrastrutture di telecomunicazione non può comprimere la tutela del paesaggio.

Il caso concreto: cosa è successo?
Una società di telecomunicazioni chiede di installare un’antenna 5G su area privata all’interno del Parco dei Colli di Bergamo, quindi in zona vincolata paesaggisticamente.
L’Ente Parco nega l’autorizzazione per l’eccessivo impatto visivo e dimensionale.
Il TAR annulla il diniego, ma il Consiglio di Stato ribalta la decisione e conferma la legittimità del rifiuto.

Il favor per le infrastrutture di telecomunicazioni può prevalere sui vincoli ambientali?
No. Il Consiglio di Stato chiarisce che il favor legislativo per le reti di comunicazione non deroga alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, che discende direttamente dall’art. 9 della Costituzione.

Quando c’è un vincolo paesaggistico, è sufficiente che il terreno sia disponibile (pubblico o privato) per poter installare un’antenna?
No. La disponibilità dell’area non basta: prevale la valutazione tecnica di compatibilità paesaggistica, indipendentemente dal fatto che il terreno sia pubblico o privato.

I Comuni possono legittimamente negare l’installazione delle antenne sul loro territorio?
Non sono ammessi divieti assoluti o regolamenti 
“anti-antenne”, ma è possibile un diniego nel caso concreto, se motivato da ragioni paesaggistiche o ambientali specifiche.

L’ente che tutela il paesaggio è obbligato a proporre modifiche migliorative al progetto?
No. Non esiste un obbligo di suggerire soluzioni alternative. L’ente deve valutare la compatibilità del progetto presentato, non riprogettarlo.

Le misure di mitigazione (colorazioni, alberature, mascheramenti) sono sempre sufficienti per ottenere l’autorizzazione?
No. Possono aiutare, ma devono essere realmente efficaci. Se non eliminano l’impatto visivo o ambientale, il diniego resta legittimo.

Niente automatismi. La diffusione delle reti è favorita dalla legge, ma i vincoli paesaggistici mantengono un peso primario e richiedono sempre una valutazione tecnica puntuale e motivata.

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