Il Consiglio di Stato ribadisce il più volte affermato principio secondo cui anche i manufatti leggeri, prefabbricati o su ruote richiedono il permesso di costruire quando siano destinati a soddisfare esigenze stabili.
La decisione interviene in materia di abusi realizzati su area agricola e chiarisce definitivamente che la “leggerezza” della struttura non equivale a precarietà urbanistica.
Il caso concreto: cosa è successo?
Il Comune di Moncalieri aveva ordinato la demolizione di una pluralità di opere: prefabbricati ad uso abitativo, box metallici, un locale bagno, roulotte collocate su blocchi, oltre a recinzioni e pavimentazioni estese.
I proprietari sostenevano che si trattasse di strutture precarie e amovibili, rientranti nell’edilizia libera.
Dopo il rigetto del TAR, la questione è giunta al Consiglio di Stato.
I manufatti leggeri sono edilizia libera?
No, se l’uso è stabile.
Il Collegio richiama l’art. 3, comma 1, lett. e.5) del D.P.R. 380/2001, secondo cui costituisce “nuova costruzione”:
“l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, roulotte, case mobili e strutture analoghe, quando siano utilizzati come abitazioni o per esigenze non temporanee e siano collocati in modo continuativo”.
Il punto decisivo non è la tecnica costruttiva, ma la funzione concreta e la stabilità dell’insediamento.
La motivazione
1. La rimovibilità materiale non esclude la necessità del titolo edilizio. Se il manufatto è destinato ad abitazione stabile, integra una nuova costruzione.
2. Non è possibile scomporre le opere per sottrarle al regime del permesso di costruire. L’impatto va valutato globalmente: una pluralità di strutture leggere può determinare una trasformazione urbanistica rilevante.
3. Nel caso concreto, l’insieme dei manufatti ha alterato l’originaria destinazione agricola del fondo, legittimando l’ordinanza demolitoria ex art. 31 T.U.E.
La sentenza ribadisce che non conta la leggerezza o la rimovibilità del manufatto: è l’uso stabile e continuativo a determinare la necessità del permesso di costruire.


