Il Consiglio di Stato, con una pronuncia di grande rilievo sistematico, supera il tradizionale orientamento secondo cui l’immobile oggetto di condono potrebbe essere interessato solo da interventi manutentivi.
lL CASO CONCRETO: COSA È SUCCESSO?
Il proprietario di un immobile sito in Castellammare di Stabia aveva presentato istanza di accertamento di conformità e di compatibilità paesaggistica, rigettata dal Comune.
Il TAR ha dato ragione al Comune, sostenendo che un immobile già condonato non acquisirebbe una piena legittimazione urbanistica, restando assoggettato ai soli interventi manutentivi.
LA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il Consiglio di Stato si discosta dal precedente orientamento giurisprudenziale affermando che:
“pur se secondo una consolidata ma risalente giurisprudenza un immobile condonato può essere oggetto solo di interventi manutentivi e non di nuove opere, appare preferibile ritenere, sulla base dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001, che un immobile condonato acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere oggetto degli stessi interventi consentiti a un immobile legittimamente assentito, ivi inclusa la ristrutturazione edilizia”.
QUALI SONO LE IMPLICAZIONI?
La sentenza incide direttamente sulla qualificazione giuridica dell’immobile condonato.
Il Consiglio di Stato supera l’impostazione tradizionale che lo considerava un bene “a capacità edilizia ridotta”, limitato ai soli interventi manutentivi, e afferma invece che il titolo in sanatoria determina l’integrazione dell’immobile nello stato legittimo ai sensi dell’art. 9-bis TUE.
Ne consegue che:
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l’immobile condonato non è un bene urbanisticamente “depotenziato”;
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può essere oggetto degli stessi interventi ammessi su un immobile legittimo;
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è consentita anche la ristrutturazione edilizia, nei limiti della disciplina urbanistica vigente.


