CANONE ANTENNE: anche l’operatore che utilizza infrastrutture telefoniche di terzi è tenuto a pagare il canone (CASS. CIV., SEZ. III, SENT. N. 11479 DEL 28/4/2026).

Con la recentissima pronuncia n. 11479 del 28 aprile 2026, la Corte di Cassazione interviene sul tema del canone unico patrimoniale (CUP) dovuto dagli operatori di telecomunicazioni che erogano servizi in via “mediata”, tramite infrastrutture di altri operatori che già occupano il suolo pubblico.

lL CASO CONCRETO: COSA È SUCCESSO?

Il Comune di Tribiano notificava a Wind Tre un avviso di accertamento per il pagamento del canone unico patrimoniale (CUP), noto anche come “canone antenne”.

Wind Tre contestava la debenza del canone, sostenendo di non esserne tenuta in quanto erogava i propri servizi tramite infrastrutture di proprietà di terzi.

Secondo la società, il canone sarebbe dovuto esclusivamente dai concessionari del suolo pubblico, ossia dai titolari delle infrastrutture, e non dagli operatori che le utilizzano in via indiretta.

La controversia giungeva in Cassazione a seguito di ricorso del Comune, che sosteneva che il presupposto del CUP non fosse la titolarità dell’occupazione del suolo, ma l’utilizzo dell’infrastruttura collocata su suolo pubblico per l’erogazione del servizio di telecomunicazioni.

LA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune e affermato che il CUP è dovuto anche dall’operatore che utilizza infrastrutture appartenenti ad altri soggetti già concessionari dell’occupazione del suolo pubblico.

Secondo la Corte, infatti, il presupposto del canone non è la proprietà della rete né la titolarità formale della concessione, ma l’utilizzo dell’infrastruttura per l’erogazione del servizio telefonico.

“Il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso ‘virtuale’ ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP”

QUALI SONO LE IMPLICAZIONI?

È stato ampliato i perimetro soggettivo del CUP, che consente ai Comuni di intercettare anche gli operatori “di servizio” e non solo i gestori infrastrutturali. Il gettito risulta così ancorato all’effettiva presenza economica sul territorio, superando l’impostazione formale legata alla sola occupazione fisica del suolo.

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