LA (QUASI) RINASCITA DEL CONDONO: RIFLESSIONI PASQUALI SULL’ART. 34-TER, D.P.R. 380/2001

Il d.l. Salva Casa ha inserito nel Testo Unico Edilizia una delle disposizioni più delicate degli ultimi anni.
È una norma che, più di altre, prova a dare spazio al legittimo affidamento del privato, valorizzando certificati di abitabilità o agibilità rilasciati dopo un sopralluogo della Pubblica Amministrazione, anche in presenza di parziali difformità edilizie.

COSA PREVEDE L’ART. 34-TER, COMMA 4?
“Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguìto un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell’articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.”
La disposizione consente di ricondurre alcune parziali difformità al regime delle tolleranze costruttive: ciò significa che è sufficiente che siano dichiarate dal professionista abilitato, senza necessità di sanatoria.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI APPLICATIVI?
L’art. 34-ter, comma 4, è applicabile quando:

  1. la difformità è emersa in sede di sopralluogo o ispezione dell’autorità pubblica;

  2. dopo tale accertamento non è stato adottato alcun ordine repressivo;

  3. è stato rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità;

  4. quel certificato non è più annullabile in autotutela.

Il certificato di agibilità, tradizionalmente privo di valore sul piano edilizio, viene oggi utilizzato come indice di consolidamento della situazione di fatto.

ALLORA È DAVVERO UN CONDONO?
In senso tecnico no.
Gli effetti pratici, però, seppur circoscritti ai rigorosi presupposti della norma, sono molto simili: una parziale difformità non viene più repressa, ma viene stabilizzata e assorbita nel regime delle tolleranze. La vera novità sta proprio qui, nel riconoscimento del legittimo affidamento maturato dal privato sulla base del comportamento dell’amministrazione. Ed è questa vicinanza funzionale agli effetti della sanatoria a rendere l’art. 34-ter, comma 4 una delle disposizioni più innovative e discusse del Salva Casa.

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