RICORSO STRAORDINARIO: LE NOVITÀ INTRODOTTE DALL’ART. 6, COMMA 4, DEL D.L. 19/2026

Il ricorso straordinario, strumento di tutela amministrativa alternativo al ricorso al TAR, subisce una significativa modifica normativa con il d.l. 19/2026, art. 6, comma 4.

Cos’è (o meglio: cosa era) il ricorso straordinario?
Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica costituiva un rimedio alternativo al TAR, utilizzabile per impugnare atti amministrativi illegittimi senza avviare un vero e proprio giudizio. La decisione finale non era di un giudice, ma veniva formalmente adottata con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base del parere vincolante del Consiglio di Stato.

Quali sono le differenze rispetto al ricorso al TAR?

  • Termine per proporlo: 120 giorni (ricorso straordinario) vs 60 giorni (TAR);
  • Costo: il ricorso straordinario è meno oneroso: non si pagano il contributo unificato e altri oneri tipici del TAR;
  • Procedura: scritta e senza udienze;

Chi decide oggi il ricorso straordinario?
Con il d.l. n. 19/2026 cambia l’organo che adotta la decisione finale.
Non è più il Presidente della Repubblica: oggi il ricorso straordinario è deciso con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.
Si tratta di un passaggio istituzionale rilevante, perché elimina il coinvolgimento formale del Capo dello Stato.

Cambia anche il funzionamento?
No. Il meccanismo resta sostanzialmente identico: il ricorso continua a essere deciso sulla base del parere della Sezione consultiva del Consiglio di Stato, che mantiene natura vincolante.
Cambia il “firmatario” del provvedimento finale, ma non la logica né la struttura dell’istituto.

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