TAR ROMA, n. 2498/2026: LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA NON SEMPRE È EDILIZIA LIBERA

Il Tribunale amministrativo chiarisce i limiti dell’art. 6, comma 1, lett. e-ter) del D.P.R. 380/2001 (edilizia libera), in relazione alle opere di pavimentazione degli spazi esterni.

Il caso concreto: cosa è successo?
Il Comune di Grottaferrata aveva accertato la realizzazione di una serie di opere edilizie su un’area destinata ad attività commerciale, situata in zona agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici.
In particolare, tra gli abusi, erano state contestate anche delle pavimentazioni esterne per una superficie complessiva di circa 700 mq.
Secondo la società ricorrente, la pavimentazione rientrava nel regime di edilizia libera, in quanto realizzata con materiali drenanti e senza incidere sull’indice di permeabilità del suolo.

La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata tale argomentazione.
Una pavimentazione di circa 700 mq, anche se non altera la permeabilità del suolo, non può essere considerata un intervento minimo, poiché trasforma stabilmente il suolo, riduce la superficie filtrante e incide sull’assetto del territorio.

Quando la pavimentazione esterna è edilizia libera?
Secondo il TAR “gli interventi di pavimentazione, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, sono realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima”.

Dunque, la pavimentazione degli spazi esterni è edilizia libera solo se:

  • ha dimensioni contenute;

  • non altera in modo rilevante lo stato dei luoghi;

  • non comporta una trasformazione urbanistica significativa.

Ciò implica che, quando l’intervento assume dimensioni rilevanti, è necessario il previo rilascio del titolo edilizio.

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